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martedì 13 novembre 2012

Anticipate al 2013 le sanzioni per i sacchetti “biodegradabili” non conformi alla legge




   Con il decreto n. 179 art. 34 comma 19,  pubblicato il 18 ottobre 2012, il governo ha stabilito che le sanzioni previste per chi viola la legge che vieta la commercializzazione di sacchetti per asporto merci non conformi alle indicazioni di biodegradabilità e compostabilità (in vigore dal 24 marzo 2012) vengono anticipate al 1° gennaio 2013.
In base alla legge 28 del 24 marzo 2012, gli unici “shopper” commercializzabili in Italia sono:
1. quelli biodegradabili e compostabili conformi alla EN 13432
2. quelli riutilizzabili di spessore superiore a 100 micron per usi non alimentari e 200 micron per gli usi alimentari, se con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco
3. quelli riutilizzabili di spessore superiore a 60 micron per usi non alimentari e 100 micron per usi alimentari se con maniglia interna alla dimensione utile del sacco (c.d. sacchi a fagiolo).
Le sanzioni che potranno essere comminate partono da un minimo 2.500 euro fino ad un massimo di 25.000 euro, cifre che possono essere quadruplicate qualora il soggetto che viola la legge generi almeno il 30% del suo fatturato dall’attività di produzione e distribuzione.