Con il decreto n. 179 art. 34 comma 19, pubblicato
il 18 ottobre 2012,
il governo ha stabilito che le sanzioni previste per chi viola la legge che
vieta la commercializzazione di sacchetti per asporto merci non conformi alle
indicazioni di biodegradabilità e compostabilità (in vigore dal 24 marzo 2012)
vengono anticipate al 1°
gennaio 2013.
In base alla legge 28 del 24 marzo 2012, gli unici “shopper” commercializzabili in Italia
sono:
1. quelli biodegradabili e compostabili conformi alla EN
13432
2. quelli riutilizzabili di spessore superiore a 100
micron per usi non alimentari e 200 micron per gli usi alimentari, se con
maniglia esterna alla dimensione utile del sacco
3. quelli riutilizzabili di spessore superiore a 60
micron per usi non alimentari e 100 micron per usi alimentari se con maniglia
interna alla dimensione utile del sacco (c.d. sacchi a fagiolo).
Le sanzioni
che potranno essere comminate partono da un minimo 2.500 euro fino ad un massimo di 25.000 euro,
cifre che possono essere quadruplicate qualora il soggetto che viola la legge
generi almeno il 30% del suo fatturato dall’attività di produzione e
distribuzione.